Le garanzie previste dallo Statuto dei Contribuenti si applicano anche se il controllo viene svolto a seguito di richiesta documentale presso l’ufficio del Fisco e a prescindere dalla denominazione che viene data al verbale redatto (contraddittorio o constatazione). L’inosservanza dei criteri prevista dalla L. n. 112/2000 può anche portare alla nullità dell’atto di accertamento. Questo è quanto affermato con la sentenza n. 126 del 10 maggio 2010 della Commissione tributaria provinciale di Milano.
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