Dal 1° luglio 2010 le transazioni fra gli operatori nazionali e quelli con sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata dovranno essere oggetto di una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Non devono essere indicate nella comunicazione le operazioni che possono dirsi realizzate entro il 30 giugno. In generale, per le cessioni di beni vale il momento della loro consegna o spedizione, a meno che, prima di tale data, non sia stata emessa fattura o effettuato il pagamento. Quanto alle prestazioni di servizi ai fini Iva non vale il momento della loro realizzazione, ma la data del pagamento o, se antecedente, quella dell’emissione della fattura.
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