Nel caso di una operazione di fusione l’affrancamento del disavanzo può riguardare anche gli ulteriori importi iscritti all’attivo in contropartita del fondo imposte differite. Pertanto, tale quota non deve essere sterilizzata ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva. Questo è quanto affermato con la risoluzione n. 50/E del 11 giugno 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione sulle disposizioni contenute nel TUIR in relazione alla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore civilistico - fiscale emergenti dagli operazioni straordinarie.
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