La riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali trova il suo codice tributo. Si tratta dell’imposta sostitutiva che dovranno versare i contribuenti che si sono avvalsi delle possibilità offerte dal combinato disposto degli articoli 81, comma 24 del D.L. 112/08 e dell’articolo15, comma 7 del D.L. 185/08. A istituire l’apposito codice tributo, il “1831”, è stata la risoluzione n. 49/E emessa dall’Agenzia delle Entrate il 9 giugno 2010.
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