La professione di revisore contabile non rientra nell’ambito di applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Questo è quanto affermato con la sentenza n. 4/1/2010, emessa dalla prima sezione Ctp di Novara. L’attività di revisore contabile, secondo i giudici provinciali, infatti, non integra il presupposto impositivo della autonoma organizzazione contemplato dalla normativa Irap e, pertanto, rimane automaticamente esclusa dal tributo regionale.
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