Con la sentenza n. 10802 del 5 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice tributario non può rilevare il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento se il contribuente non lo contesta. Nella fattispecie è stata respinta la richiesta di un contribuente, che non aveva contestato la carenza di motivazione della pretesa tributaria, ma aveva contestato l’inadeguatezza degli elementi indiziari a base dell’accertamento e l’illegittimità del metodo induttivo.
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