L’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo, se inerente all’attività d’impresa o professionale. In questo senso si è esposta l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio, chiarendo che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap.