L’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per le imprese ed i professionisti, è ammesso in deduzione dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
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