La risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2010 afferma che condizione sufficiente per la non imponibilità iva delle triangolazioni intracomunitarie è che i beni siano trasportati o spediti nello stato comunitario su mandato e in nome del cedente italiano. La non imponibilità sussiste pertanto anche nel caso in cui sia il cessionario a stipulare il contratto con il trasportatore, agendo però su mandato e in nome del cedente.
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