Nei bilanci del 2009, per effetto della crisi economica, sono fortemente aumentate le svalutazioni di crediti e le sopravvenienze passive a fronte di abbuoni o sconti concessi a sostegno della clientela in difficoltà. Fiscalmente, le perdite sui crediti sono quelle derivanti dall’insolvenza del cliente, la cui rilevazione comporta il preventivo utilizzo del fondo accantonato di anno in anno ai sensi dell’articolo 106 del Tuir. La deduzione fiscale è consentita come perdita solo se risulta da elementi certi e precisi, alla stregua di una procedura concorsuale. La deduzione della sopravvenienza, invece, avviene senza interessare il fondo svalutazione crediti, ma richiede che venga giustificata l’inerenza dell’onere.
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