La delibera 122 del 2010 del consiglio di presidenza invita i presidenti delle commissioni tributarie a sospendere provvisoriamente, con decreto urgente, l’esecutività degli atti, in presenza di specifica istanza del contribuente, quando l’udienza non può essere fissata entro 60 giorni dalla notifica della cartella. In caso contrario, infatti, i contribuenti subiscono gravi danni, poiché la società di riscossione procede con atti esecutori rendendo inutile la sospensiva disposta dal giudice successivamente.
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