Se il valore di mercato è più elevato del prezzo dichiarato, l’ufficio può disconoscere la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, l’ufficio può anche irrogare una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986).
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