News Pubblicata il 23/04/2010

L’istanza di rimborso dribbla l’obbligo di visto

Aumenta la convenienza nella richiesta di compensazione Iva del primo trimestre 2010



La richiesta di compensazione dell’Iva del primo trimestre 2010, da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2010, non è soggetta al visto di conformità. Per poter richiedere il rimborso o la possibilità di compensare l’Iva del trimestre è necessario aver realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 30 comma 3, Dpr 633/72. Il credito Iva trimestrale come quello annuale può essere compensato per importi superiori a 10.000 euro annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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