La richiesta di compensazione dell’Iva del primo trimestre 2010, da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2010, non è soggetta al visto di conformità. Per poter richiedere il rimborso o la possibilità di compensare l’Iva del trimestre è necessario aver realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 30 comma 3, Dpr 633/72. Il credito Iva trimestrale come quello annuale può essere compensato per importi superiori a 10.000 euro annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
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