Con l’interpello n. 14 del 2 Aprile 2010 il Ministero del Lavoro aveva dichiarato che se l’importo delle indennità di trasferta contrattuali è superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva e questo venga stabilito in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, la quota eccedente assume natura di superminimo individuale, con conseguente assoggettamento integrale a fisco e previdenza. Ieri con la nota n. 7301 ha invece chiarito che tali indennità sono esenti da imposte e contributi. Esiste comunque un massimo di 46.48 euro al giorno in l’Italia e 77,47 euro all’estero.
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