In caso di accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore senza esserci stato il preventivo contraddittorio con il contribuente, la pretesa del tributo deve essere abbandonata. Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio. Gli studi di settore rappresentano presunzioni semplici che devono essere provviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questi sono i contenuti più rilevanti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 Aprile 2010.