La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8830 del 14 Aprile scorso è intervenuta per precisare un caso in materia di impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza di cui alla Legge 604/66.
Affinché si produca l’effetto sospensivo della decadenza è sufficiente che il lavoratore nel termine di 60 giorni (dalla comunicazione del licenziamento) spedisca a mezzo raccomandata postale l’atto di impugnazione del licenziamento.
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