Con la circolare n. 18/E del 14 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate dichiara l’abbandono di qualsiasi contenzioso in essere in tema di reddito d’impresa e di Iva con riferimento alle compravendite immobiliari nei confronti delle quali il Fisco abbia contestato lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale del bene venduto, salvo che ci siano circostanze gravi, precise e concordanti che depongano nel senso della infedeltà del prezzo dichiarato. Questo perché l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE prevede che la base imponibile ai fini Iva sia il corrispettivo dichiarato.
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