Secondo la nuove disposizioni circa la territorialità ai fini Iva, le prestazioni di trasporto di beni vanno assoggettate ad Iva nel Paese del committente se soggetto passivo di imposta. In tale ipotesi, si applica la regola generale prevista dall’articolo 7-ter del Decreto Iva. Tenendo conto anche di quanto disposto dall’articolo 9 del Decreto Iva, un trasporto di beni importati in Italia da un paese extra UE, se è reso nei confronti di un committente italiano soggetto passivo Iva da parte di un trasportatore estero, rileva ai fini Iva in Italia e quindi deve essere autofatturato dal committente italiano.
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