La IV Sezione della Ctp di Pescara, con la sentenza numero 57/4/2010, ha avuto modo di affermare che il bonus per gli investimenti in ricerca e sviluppo costituisce un diritto acquisito e l’eventuale rifiuto al nulla osta riguarda solamente la sua fruibilità. A parere dei giudici, i soggetti che hanno maturato il diritto all’assegnazione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, lo conservano anche se hanno ricevuto un rifiuto per fruire dell’agevolazione, in seguito all’invio del formulario. Rimane quindi in discussione il momento in cui le imprese potranno esercitare il diritto per l’assegnazione del credito d’imposta.
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