Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 7612 depositata in data 30 Marzo 2010, hanno affermato che l’impugnazione di un provvedimento di diniego di rateizzazione del debito tributario deve essere effettuata dinanzi alla commissione tributaria, anche se la dilazione della cartella riguarda debiti di diversa natura. A parere di Equitalia, invece, il diniego doveva essere impugnato dinanzi al Tar, trattandosi di provvedimento amministrativo.
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