La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5759/2010, ha chiarito che, di fronte al ricorso di un contribuente contro l’accertamento della Tarsu, l’ente impositore può iscrivere a ruolo l’intero importo e non solamente la metà delle maggiori imposte dovute, come peraltro accade per altri tributi erariali. A parere della Cassazione, non sussiste alcuna disposizione legislativa che consenta una graduazione nell’attività di riscossione, nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento sia oggetto di impugnazione davanti al giudice tributario.