La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 64590 del 2010, ha affermato che l’accertamento integrativo non è illegittimo se sussistono nuovi elementi non conosciuti dall’Ufficio nel momento in cui ha emesso il primo avviso; tale ipotesi deve però essere verificata dal giudice di merito, in quanto non risulta sufficiente un semplice riscontro delle date degli atti.
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