Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione numero 30210 si può desumere un importante principio, secondo il quale l’utilizzo in dichiarazione di fatture soggettivamente inesistenti non necessariamente integra una violazione penale. Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, nell’ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, il costo è stato realmente sostenuto, dato che l’operazione è avvenuta; il caso che il cedente sia soggetto diverso rispetto a quello indicato nel documento non rileva ai fini della deducibilità del costo.
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