Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3569 del 2010, i verbali di verifica che non indicano le ispezioni e le rilevazioni effettuate non costituiscono causa di nullità del successivo accertamento, ma possono rilevare per mettere in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze acquisite a seguito delle investigazioni dei verbalizzanti.
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