La Cassazione, con la sentenza numero 4750 del 26 Febbraio 2010, ha ribadito che non può essere detratta l’Iva relativa a fatture soggettivamente inesistenti. La possibilità di detrarre l’Iva viene permesso solamente con riguardo alle fatture emesse dal soggetto che ha effettivamente ceduto la merce oppure prestato il servizio. Quindi, del sistema Iva, della rivalsa e della detrazione, non possano far parte le fatture emesse dal soggetto che non è stato controparte del rapporto commerciale.
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