Con un comunicato diffuso ieri l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’iscrizione nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità della dichiarazione Iva avverrà retroattivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda di iscrizione purchè il soggetto sia effettivamente provvisto dei requisiti di legge. Bisogna però anche ricordare che se un professionista, dopo aver inviato dichiarazioni con visto, dovesse ricevere il rifiuto dell’iscrizione rischierebbe le sanzioni amministrative previste per infedele rilascio del visto di conformità (da 258 a 2.582 Euro).