Secondo quanto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione numero 3519/10, l’esercizio dell’autotutela può essere effettuato anche in corso di giudizio, a patto, però, che i poteri del rappresentante dell’Ufficio non siano soggetti a limitazioni. La Cassazione ha avuto modo di precisare che il funzionario, proprio in virtù dell’autotutela, ha la possibilità di procedere, anche eventualmente in contraddittorio con il contribuente, ad una rivalutazione qualitativa e quantitativa degli elementi posti a fondamento dell’atto di accertamento; in tale maniera, l’Amministrazione Finanziaria può fare dietrofront nel corso del giudizio, con riguardo al principio dell’indisponibilità dell’imposizione tributaria.
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