La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2439 del 3 Febbraio 2010, ha affermato che la cartella di pagamento ha natura liquidatoria, e quindi non può essere ritenuto un atto impositivo condonabile nel quadro della sanatoria tributaria riguardante la chiusura delle liti fiscali pendenti; inoltre, tale sanatoria non può essere applicata neppure alle sanzioni e sopratasse, qualora l’accertamento relativo al tributo sia diventato definitivo e, anche, quando le sanzioni e le sopratasse non possano più essere contestate per la mancanza della controversia sul rapporto principale.
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