La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con quattro importanti sentenze, depositate il 18 Dicembre 2009 (numeri 26635, 26636, 26637 e 26638), ha avuto modo di affermare che la non congruità da studi di settore deve essere avvalorata da altri elementi, relativi all’effettiva situazione del contribuente; quest’ultima deve essere esaminata in relazione all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, con la conseguenza che gli indici da redditometro, i quali riguardano il reddito complessivo netto del contribuente, non possono essere utilizzati per avvalorare il risultato del software Gerico.
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