La sentenza numero 355/10 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha precisato che la società che svolge un’attività esente da Iva e che effettua acquisti da terzi non può chiedere il rimborso dell’imposta. La Cassazione ha altresì affermato che occorre prendere in considerazione il rapporto tra i beni acquistati una prima volta da un soggetto, il cedente, e rivenduti ad altra società che svolge attività esente (cessionario); a parere dei giudici della Cassazione, la richiesta di rimborso doveva essere presentata esclusivamente dal cedente nei confronti dell’amministrazione o doveva operare il principio della rivalsa.
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