Il comma 229 dell’art. 2 della legge finanziaria 2010 riapre il termine per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per le quote di società da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Si pone quindi il problema del rimborso dell’imposta sostitutiva pagata da chi si è già avvalso, in passato, di tale opportunità, qualora il bene sia ancora posseduto e si voglia adeguarne nuovamente il valore: l’Agenzia delle Entrate ritiene di rimborsare solo gli importi duplicati negli ultimi 4 anni ma l’orientamento è bocciato dai giudici.
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