La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha più volte ribadito (si veda tra l’altro la sentenza n. 26638 depositata venerdì scorso) che gli studi di settore, come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici che devono necessariamente essere personalizzate nell’ambito del contraddittorio. L’esito di questo contraddittorio deve fare poi parte della motivazione dell’atto di accertamento. Lo scostamento da Gerico, inoltre, non deve essere qualsiasi ma deve determinare una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dagli studi di settore.
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