Allo scopo di recepire la direttiva 2008/9/CE, viene rimosso sia l’impedimento al rimborso rappresentato dall’identificazione diretta dal soggetto comunitario non residente, sia quello dato dalla nomina, da parte di questi, di un rappresentante fiscale. Il beneficio del rimborso viene riconosciuto solo ai soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili nello Stato membro di stabilimento, mentre se sono poste in essere sia operazioni imponibili che esenti da Iva, il diritto spetta limitatamente alla percentuale detraibile nello Stato di residenza del richiedente.
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