Con la circolare 33/09 sono state dettate le linee per uniformare l’intervento da parte degli organi di vigilanza. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli ispettori non è obbligatoria ma ha natura discrezionale. Il ministero non ritiene opportuna la sospensione dell’attività nel caso in cui questa determini una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori o dei terzi. In caso di lavoro “nero” occorre considerare eventuali ripercussioni socio-economiche del provvedimento. La legge esclude il provvedimento, quando il lavoratore in nero risulta l’unico occupato dall’impresa.