Con la risoluzione numero 260/E del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che negli appalti con stati di avanzamento lavori, gli acconti liquidati a titolo provvisorio, a fronte delle prestazioni già effettuate, possono essere dedotti solamente con il collaudo positivo del committente. La loro tassazione in capo al committente avviene subito, dato che la loro liquidazione, sebbene provvisoria, va ad incidere sulla valutazione finale delle rimanenze.
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