L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 45 del 2008, ha affermato che i professionisti potenzialmente contribuenti minimi, anche se non hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato, sono esclusi da Irap; in tale ipotesi, se la tesi del contribuente dovesse rivelarsi errata, in caso di omesso versamento della seconda rata dell’acconto Irap, viene prevista l’irrogazione di una sanzione, il cui importo varia tra il 120 per cento e il 240 per cento dell’imposta dovuta. Per quanto attiene alle attività artigianali e commerciali svolte con strutture minimali, dato che le Sezioni Unite non offrono ancora una sufficiente copertura, risulta consigliabile versare la seconda rata dell’acconto e presentare poi successivamente l’istanza di rimborso.
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