La Corte di Cassazione, Sezione Unite civili, con la sentenza numero 21045, depositata in data 1° Ottobre 2009, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui fallisce il costruttore, il credito della banca, garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto prima del credito del promissario acquirente alla restituzione degli acconti pagati; a tale conclusione si perviene anche se l’acquirente ha trascritto il preliminare nei Registri immobiliari e quindi vanti un credito dotato di “privilegio immobiliare”.
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