Il ministero dello Sviluppo economico, con la nota numero 85801 del 1° Ottobre scorso, ha stabilito che l’inizio attività non può anticipare la comunicazione unica. Non è quindi possibile dichiarare l’inizio dell’attività di impresa in data anteriore rispetto non solo all’invio telematico della comunicazione unica, ma anche al rilascio della ricevuta da parte del registro delle imprese.