L'errore materiale, come l'errato codice fiscale o l'errato numero del documento, non inficia la validità della procedura purchè il dato sia riscontrabile e modificabile in sede di convocazione delle parti allo Sportello Unico, questo è quanto previsto, in linea di diritto, dal comma 7 della legge 102/2009 e confermato nella faq n. 30 dal Ministero dell'Interno, in riferimento al modello F24 per il pagamento del contributo forfetario dei 500 euro per colf e badanti.