Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza 118/20 del 2009, l'abuso del diritto entra anche nell'utilizzo dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, ovvero non può beneficiarne chi, mediante un artificioso atto di alienazione, si spogli della proprietà di una casa al solo fine di realizzare un risparmio di imposta nell'acquisto di una nuova abitazione.