News Pubblicata il 27/08/2009

Esenzione per i servizi di assistenza socio sanitaria agli stranieri

Le condizioni per l'applicabilità dell'esenzione: migrante, senza fissa dimora e richiedente asilo



Le prestazioni socio sanitarie a favore di migranti possono essere esentate dall'Iva, questo è quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 238 del 26/08/2009. Tuttavia le condizioni di migrante, senza fissa dimora e richiedente asilo devono essere tutte contemporaneamente presenti per consentire l'applicabilità dell'esenzione alla prestazione, oltre al fatto che deve trattarsi esclusivamente di prestazione socio sanitaria, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale o infine da Onlus.

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Adempimenti Iva