Le spese di ospitalità alberghiera e per la somministrazione di alimenti e bevande, pur se correlate all'attività principale del contribuente, devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75%, come previsto nell'ultimo periodo del comma 5, articolo 109 del Tuir, in quanto non assimilabili a spese inerenti all'attività d'impresa. E' la precisazione dell'agenzia delle Entrate fornita con la risoluzione n. 225/E del 18 agosto, in risposta a un interpello presentato da una società che opera nel campo dei giochi d'azzardo e che, per agevolare la permanenza dei propri clienti sostiene spese di vitto e alloggio nei loro confronti.
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