L’articolo 11 bis della L. 102/2009 , aggiunto dalla Camera dei deputati, subordina l'autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). Inoltre, si prevede che la verifica della sussistenza del DURC sia compiuta entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, da parte del Comune, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL. Inoltre, viene prevista, tra i casi di revoca dell’autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, la mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC.