Viene inserito il comma 3-bis all'articolo 106 del D.P.R. n. 917 del 1986, con il quale introduce disposizioni volte a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari, con esclusione dei crediti assistiti da garanzia o da misure agevolative concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.