Al fine di fronteggiare le frodi Iva, la direttiva numero 200/69/Ce (pubblicata sulla “Guce” di ieri) ha introdotto una disposizione secondo la quale l’immissione in libera pratica di beni destinati ad essere trasferiti in uno Stato Ue diverso da quello di importazione, potrà effettuarsi senza versamento dell’Iva, solamente previa comunicazione alla dogana competente del numero di identificazione delle parti della compravendita.
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