A partire dal 1° Gennaio 2010, se il committente interviene nelle vesti di soggetto passivo d’imposta stabilito in un determinato paese e riceve il servizio nell’ambito della sua attività di impresa, arte o professione, l’Iva viene applicata nel paese nel quale lo stesso è stabilito. Nel caso in cui, invece, il cliente non è soggetto passivo d’imposta, o se pur titolare di partita Iva riceve un servizio nell’ambito della sfera personale, l’Iva viene applicata nel paese dove è stabilito il prestatore. Queste novità sono contenute nella direttiva 2006/112.
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