L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 135/E del 28 Maggio 2009, ha stabilito che le somme ricevute dal lavoratore in occasione della cessione del ramo d’azienda, a titolo di rinuncia a futuri contenziosi o alle garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà (articolo 2112 del Codice civile) vanno assoggettate a tassazione ordinaria e non a quella separata.
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