Secondo la sentenza della Corte di Cassazione numero 10028 del 29 Aprile 2009, se dall’applicazione di coefficienti presuntivi relativi al redditometro, inclusi in decreti emessi in data successiva rispetto all’anno di imposta soggetto ad accertamento, emerge un reddito maggiore rispetto a quello che si determinerebbe applicando le norme anteriori, allora essi costituisono una modifica sostanziale rispetto alla legislazione precedente e, quindi, non può avere applicazione retroattiva.
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