Secondo quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16/E del 2009, la deduzione Irap del 10 per cento può essere operata a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano partecipato spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi. L’articolo 6, comma 1, del Decreto Anticrisi, stabilisce che lo sconto Irap è riferito non solo alle spese per il personale dipendente, ma anche a quello assimilato. Tale lacuna necessita di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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