Secondo quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 22/E del 6 Maggio 2009, il contribuente può rivalutare anche il solo fabbricato, senza prendere in considerazione l’area, ovvero la sola area edificata o pertinenziale. Dato che l’area dà luogo ad una categoria omogenea diversa da quella del fabbricato, il contribuente può decidere di rivalutare la sola area o il solo fabbricato, così come tutti e due.
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